Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 novembre 1997 al 24 gennaio 2012. Leggi il testo vigente →
Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonche' le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici ed alla ricostruzione di edifici pubblici distrutti per cause di guerra, devono destinare all'abbellimento di essi mediante opere d'arte una quota non inferiore al 2 per cento della spesa totale prevista nel progetto. Sono escluse da tale obbligo le costruzioni e ricostruzioni di edifici destinati ad Uso industriale o di alloggi popolari, nonche' gli edifici a qualsiasi uso destinati, che importino una, spesa non superiore a ((1 miliardo)).23 I progetti relativi agli edifici di cui alla presente legge dovranno contenere l'indicazione di massima di dette opere d'arte e il computo del relativo importo. Nei casi in cui edifici siano eseguiti per lotti separati ed anche in tempi successivi, ai fini dell'applicazione della presente legge si ha riguardo alla spesa totale prevista nel progetto. A formare la quota del 2 per cento non concorrono le somme che eventualmente siano state previste per opere di decorazione generale. Qualora il progetto architettonico non preveda l'esecuzione in sito di opere d'arte di pittura e scultura, il 2 per cento di cui sopra verra' devoluto all'acquisto ed all'ordinazione di opere d'arte mobili, di pittura e di scultura, che integrino la decorazione degli interni. 4 5
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 24 luglio 1962, n. 1073
2La L. 24 luglio 1962, n. 1073 ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge il limite di 50 milioni previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni e' elevato a 100 milioni".
L. 28 luglio 1967, n. 641
3La L. 28 luglio 1967, n. 641 ha disposto (con l'art. 48) che "Per gli edifici finanziati dalla presente legge, il limite di 50 milioni, previsto dall'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, e successive modificazioni, e' elevato a 100 milioni."
L. 5 agosto 1975, n. 412
4La L. 5 agosto 1975, n. 412 ha disposto (con l'art. 9, comma 2) che "Per tutte le opere di edilizia scolastica, comprese quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717."
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 817, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 54 ha disposto (con l'articolo unico, comma 22) che "Per tutte le opere di edilizia universitaria, comprese quelle di completamento, e' abrogato il disposto di cui all'articolo 1 della legge 29 luglio 1949, n. 717, modificato nella legge 3 marzo 1960, n. 237."
Testo in vigore dal 1 novembre 1997 al 24 gennaio 2012
