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Per non oltre cinque anni dalla delibera del CIPE di cui al secondo comma del precedente articolo 2, il CIPI, al fine di facilitare l'avvio delle linee di politica generale stabilite dal CIPE, nonche' allo scopo di garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali individuate nella summenzionata delibera, puo' eccezionalmente deliberare che siano mantenute in fase produttiva miniere la cui coltivazione da' luogo a perdite di gestione, ovvero che siano riattivate, pur se tale riattivazione dia luogo a perdite di gestione, miniere mantenute in fase di potenziale coltivazione ai sensi del precedente articolo 14. La delibera del CIPI indica anche i livelli produttivi di massima per ciascuna miniera. La delibera del CIPI e' emanata su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la regione interessata. Il parere della regione deve essere espresso entro trenta giorni dalla richiesta; in mancanza si intende espresso favorevolmente. Le perdite di gestione ((esclusa la quota dovuta ad oneri finanziari)) sono totalmente ripianate a titolo di contributo a carico dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la relativa spesa e' erogata con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto col Ministro del tesoro, sulla base del conto economico di esercizio presentato dal concessionario per ogni singola miniera. ((Per l'anno 1984 la delibera del CIPI di cui al primo comma determina la decorrenza, anche retroattiva, del ripianamento, comunque non anteriore all'inizio dell'anno solare)). Le domande del contributo di cui al precedente comma, per la gestione di attivita' di coltivazione deliberata dal CIPI ai sensi del primo comma, devono essere presentate al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per ogni singola unita' produttiva entro il 30 giugno di ciascun anno, con allegato il relativo conto economico di esercizio. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con decreto da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro e da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, stabilisce il modello-tipo di conto economico da allegare alle richieste di ripianamento delle perdite e i criteri e i parametri di valutazione delle singole voci.
Testo in vigore dal 24 giugno 1984 al 3 agosto 1987
