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La ricerca di base consiste nella raccolta dei dati, della documentazione e della bibliografia mineraria; nelle indagini e studi sistematici, geologico-strutturali e mineralogici finalizzati alla ricerca mineraria; nelle prospezioni geologiche, geofisiche, geochimiche, geognostiche, geostatiche e giacimentologiche; nella elaborazione di tutti i documenti interpretativi e dei relativi studi illustrativi. Nel corso dell'esecuzione della ricerca di base sono presi in considerazione tutti gli elementi geologici, geofisici, geochimici e giacimentologici che interessano le strutture geominerarie cui possano essere geneticamente legati giacimenti minerari di qualsiasi tipo, compresi quelli relativi ai fluidi geotermici e ai minerali radioattivi. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato svolge l'attivita' di cui al primo comma, direttamente o tramite l'Ente nazionale idrocarburi, sulla base di apposite convenzioni da approvarsi con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro per la ricerca scientifica e tecnologica, e, qualora l'intervento ricada in regioni a statuto speciale, o nelle province autonome di Trento e Bolzano, nel rispetto delle loro competenze. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato verifica in via preliminare ed assicura nel corso dell'esecuzione delle convenzioni la coerenza e la compatibilita' delle metodologie di ricerca adottate. Le convenzioni devono tra l'altro individuare i temi della ricerca, stabilirne il programma di massima e prevedere i tempi di realizzazione dello stesso. L'ENI esercita l'attivita' di cui al terzo comma ai sensi della propria legge istitutiva, e puo' avvalersi di studi e ricerche effettuati in proprio, ed effettuati od effettuabili da parte di universita' o di altri soggetti pubblici o privati. I possessori dei fondi sui quali vengono effettuate operazioni di ricerca di base non possono opporsi all'effettuazione dei lavori di ricerca, ferme restando le vigenti norme di polizia mineraria. I dati acquisiti nel corso della ricerca di base sono trasmessi al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il quale li pone a disposizione di chiunque vi abbia interesse dandone avviso nella Gazzetta Ufficiale.

Testo in vigore dal 19 ottobre 1982 al 24 giugno 1984

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 633/1988

    Questione infondata
    10 giugno 1988

    L'attività di ricerca mineraria di base deve essere svolta con criteri di affidabilità ed omogeneità, onde è giustificato che essa sia riservata allo Stato, il quale la effettua direttamente o tramite l'E.N.I., sulla base di convenzioni da approvarsi previa intesa con le Regioni a statuto speciale o le Province autonome nel cui territorio eventualmente ricadano gli interventi. (Non fondatezza - in riferimento all'art. 8, nn. 5, 6, 14, 17 e 19, ed all'art. 16 dello Statuto speciale per il Trentino Alto Adige - della questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 4 della legge 6 ottobre 1982 n. 752, impugnato per violazione della competenza legislativa e amministrativa esclusiva attribuita alle Province autonome in materia di miniere).

    Art. 4 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 5 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 6 Norme per l'attuazione della politica mineraria · Art. 7 Norme per l'attuazione della politica mineraria

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

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