Norme per l'edilizia residenziale pubblica

Art. 23 — Abrogazione e sostituzione di norme

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E' abrogato l'articolo 3 della legge 29 settembre 1964, n. 847, cosi' come sostituito dall'articolo 43 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. Sono abrogati i commi quindicesimo, sedicesimo, diciasettesimo, diciottesimo e diciannovesimo dell'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865. All'articolo 35 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "Qualora per un immobile oggetto di un intervento di recupero sia stato, in qualunque forma, concesso, per altro titolo, un contributo da parte dello Stato o delle regioni, puo' essere attribuita l'agevolazione per il recupero stesso soltanto se, alla data di concessione di quest'ultima, gli effetti della predetta contribuzione siano gia' esauriti". Il termine del 31 dicembre 1984, previsto dall'articolo 8, comma primo, del decreto-legge 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 25 marzo 1982, n. 94, e successive modificazioni e integrazioni, e' soppresso. Il comma secondo dell'articolo 18 della legge 5 agosto 1978, n. 457, e' sostituito dal seguente: "L'assegnazione e l'acquisto di cui al primo comma ed il relativo frazionamento di mutui ovvero l'atto di liquidazione finale nel caso di alloggi costruiti da privati devono essere effettuati rispettivamente entro due anni ed entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Il contributo sugli interessi di preammortamento continuera' ad essere corrisposto qualora l'immobile, anche prima della scadenza dei suddetti termini, sia locato ai sensi delle disposizioni vigenti". Il termine previsto dall'articolo 8, comma terzo, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, come successivamente prorogato dal decreto- legge 29 dicembre 1987, n. 534, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge, 29 febbraio 1988, n. 47, e' soppresso.

Testo in vigore dal 29 febbraio 1992 al 1 gennaio 2002

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Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 23, dalle Rassegne del Massimario.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 463/2006

    Questione inammissibile
    28 dicembre 2006

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, dell'art. 23, comma 2, della legge 17 febbraio 1992, n. 179, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 42 della Costituzione. L'ordinanza di rimessione, infatti, è del tutto carente della motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza della questione, né può valere a colmare detta lacuna il mero rinvio alla richiesta della difesa di una delle parti, in quanto il giudice deve rendere esplicite le ragioni che lo portano a dubitare della costituzionalità della norma con una motivazione autosufficiente. - In relazione alla necessità di un'ordinanza di rimessione sufficientemente motivata, vedi ordinanze citate nn. 423 e 312/2005.

    Art. 3 cost. · Art. 42 cost. · Art. 23 Norme per l'edilizia residenziale pubblica · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

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urn:nir:stato:legge:1992-02-17;179~art23 · fonte del testo