Art. 24 — Poteri di correzione e di sostituzione del Consiglio regionale, della Corte di appello e del Consiglio di Stato
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Il Consiglio regionale, la Corte d'appello di Torino ed il Consiglio di Stato, quando accolgano i ricorsi loro presentati, correggono secondo i casi i risultati delle elezioni e sostituiscono ai candidati illegalmente proclamati coloro che hanno diritto di esserlo.
Testo in vigore dal 24 agosto 1962 al 16 settembre 2010
