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Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 5 della presente legge e' punito con la multa di lire 200.000 per ogni quintale o frazione di quintale di olio e con la reclusione fino ad un anno. Nei casi di particolare gravita' le pene sono raddoppiate. Se il fatto e' di lieve entita' le pene sono diminuite fino alla meta'. Se il fatto e' commesso dal produttore diretto che abbia venduto modeste quantita' del suo prodotto, la pena e' della ammenda sino a lire 300.000.

Testo in vigore dal 2 dicembre 1960 al 6 marzo 2011

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Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 290/1985

    Questione infondata
    13 novembre 1985

    Dalla circostanza che gli artt. 5, comma terzo, e 8 l. 13 novembre 1960, n. 1407, nel prevedere, riguardo al reato di produzione e messa in commercio di olii d'oliva con denominazione diversa da quella prescritta, un trattamento sanzionatorio più grave di quello previsto per la vendita o propaganda di sostanze alimentari, in genere, con denominazioni improprie, dall'art. 13 l. 30 aprile 1962, n. 283, non può farsi discendere una violazione del principio di uguaglianza da parte dei primi, in quanto la legge impugnata disciplina uno specifico settore delle sostanze alimentari, quale è quello degli olii d'oliva, ove più facili e frequenti si sono dimostrate, nell'esperienza, le frodi perpetrate ai danni dei consumatori, e quindi, fra le due situazioni corrono notevoli differenze, sia in ordine all'ampiezza degli interessi tutelati, sia in relazione alla loro qualità, sia, infine, riguardo alla stessa condotta criminosa. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 5, comma terzo, e 8 della l. 13 novembre 1960, n. 1407, in riferimento all'art. 3 Cost.). - S. 57/1974.

    Art. 3 cost. · Art. 5 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva · Art. 13 Modifica degli articoli 242, 243, 247, 250 e 262 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande

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  • Sentenza n. 160/1973

    Questione infondata
    21 novembre 1973

    Rientra nella discrezionalità del legislatore statuire quali comportamenti debbano dar luogo a sanzioni penali e quali debbano essere la qualità e la misura delle pene, purché siffatto potere sia contenuto nei limiti della razionalità. Pertanto, l'art. 8 della legge 13 novembre 1960, n. 1407 (contenete norme per la classificazione e la vendita degli oli d'oliva), stabilendo - nel caso di vendita di oli in modeste quantità - per i produttori diretti pene qualitativamente diverse che per gli industriali e i commercianti (semplice ammenda per i primi, multa e reclusione per i secondi), non contrasta con l'art. 3 della Costituzione, attenendo appunto alla discrezionalità del legislatore, che non appare viziata da valutazioni irrazionali, ritenere socialmente più pericolose le adulterazioni e sofisticazioni commesse da questi ultimi.

    Art. 3 cost. · Art. 8 Norme per la classificazione e la vendita degli olii di oliva

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Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1960-11-13;1407~art8 · fonte su Normattiva