Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 15 novembre 1976 al 16 aprile 1981. Leggi il testo vigente →

Qualora nessuno dei coniugi presenti la dichiarazione prevista dai precedenti articoli nel termine stabilito, l'imposta e' commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del marito e su quello della moglie, al netto degli oneri riferibili a ciascuno di essi, ed e' riscossa nei confronti del marito ferme restando le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. I redditi e gli oneri deducibili dei figli minori si imputano in parti uguali al reddito complessivo di ciascuno dei coniugi. Sull'imposta complessiva si operano le detrazioni di cui agli articoli 15, 16, 17 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nonche' quella prevista nel quinto comma dell'articolo 1 della presente legge. Le disposizioni del precedente comma non si applicano nel caso gia' previsto nel secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384. La dichiarazione si considera non presentata se non contiene tutti gli elementi indicati nel secondo comma dell'articolo 2 o se gli elementi di cui al terzo comma dello stesso articolo sono esposti in misura diversa da quella risultante dalla dichiarazione unica, salvo quanto previsto nello stesso comma nei riguardi della moglie. Si applica la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 1.

Testo in vigore dal 15 novembre 1976 al 16 aprile 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 85/1985

    Questione infondata
    28 marzo 1985

    È manifestamente infondata, per essere già stata dalla Corte dichiarata infondata, la questione di legittimità costituzionale - in riferimento agli artt. 3, 53 e 29 Cost. - degli artt. 1 e 3 della legge 12 novembre 1976, n. 751, nella parte in cui, riguardo all'I.R.PE.F., subordinano l'imputabilità dei redditi dei figli minori per metà a ciascuno dei genitori a condizione che essi siano entrambi titolari di reddito proprio. - S. n. 266/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost.

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 266/1983

    Questione infondata
    26 settembre 1983

    La legge 12 novembre 1976 n.751 diretta a regolare in via immediata gli effetti della sentenza della Corte Costituzionale n.179 del 1976 nel subordinare all'art.3, comma primo, l'imputabilita` dei redditi dei figli minori per meta` a ciascuno dei genitori a condizione che ciascuno di essi sia titolare di reddito proprio contiene una disciplina dei rapporti tributari limitata all'anno 1974, non priva di razionale giustificazione, fermo restando che spetta al legislatore nella sua discrezionalita` di approntare adeguati sistemi per ovviare agli effetti distorti della tassazione separata del reddito dei coniugi (non fondatezza della questione di legittimita` costituzionale in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dell'art. 3 della legge 12 novembre 1976 n.751). - cfr. SS.nn. 179/1976 e 76/1983.

    Art. 3 cost. · Art. 53 cost. · Art. 3 Norme per la determinazione e riscossione delle imposte sui redditi dei coniugi per gli anni 1974 e precedenti e altre disposizioni in materia tributaria

    Leggi la pronuncia
  • Sentenza n. 76/1983

    Questione infondata
    24 marzo 1983

    Gli artt. 19 e 20 della l. 13 aprile 1977 n.114 hanno effetto, secondo quanto prescrive il successivo art. 23, dal 1^ gennaio 1975, relativamente ai redditi posseduti a tale data. Gli artt. 3 e 6 della l. 12 novembre n. 751, sono applicabili alla determinazione dell'IRPEF per il 1974, ma non spiegano effetti per gli anni successivi (inammissibilita` della questione di legittimita` costituzionale per difetto di rilevanza). - cfr. S.n.179/1976.

    Art. 3 cost. · Art. 29 cost. · Art. 30 cost. · Art. 31 cost.

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1976-11-12;751~art3 · fonte su Normattiva