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Non oltre il 15 dicembre, la Commissione comunale procede alla formazione, in ordine alfabetico, di tre elenchi separati per la revisione delle liste. Gli elenchi, in duplice copia, devono essere distinti per uomini e donne. Nel primo elenco la Commissione comunale propone l'iscrizione di coloro i quali risultino in possesso dei requisiti per ottenere la iscrizione nelle liste elettorali, tanto se siano compresi nell'elenco di cui all'art. 6, quanto se abbiano presentato domanda ai termini degli articoli 9, 10 e 11. Accanto a ciascun nominativo va apposta un'annotazione indicante il titolo ed i documenti per i quali l'iscrizione e' proposta, e se per domanda dell'interessato o d'ufficio. Nel secondo elenco la Commissione propone la cancellazione degli elettori che sono incorsi nelle incapacita' di cui ai nn. 3, 9 e 10 dell'art. 2 e di coloro che hanno rinunziato all'iscrizione nelle liste del comune a norma del secondo comma dell'art. 10. Nel terzo elenco sono segnati i nominativi di coloro le cui domande d'iscrizione non sono state accolte, con l'indicazione a fianco dei motivi del diniego.
Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 15 dicembre 1947
