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Chiunque, essendovi obbligato per legge, non compie, nei termini e modi prescritti, le operazioni per la tenuta e la revisione delle liste degli elettori, la compilazione e l'affissione degli elenchi o non fa eseguire le notificazioni relative o non cura la conservazione delle liste e degli atti relativi, e' punito con l'ammenda da lire 1000 a lire 5000. Se l'omissione e' dolosa, la pena e' della reclusione sino ad un anno e della multa da lire 2000 a lire 10.000.

Testo in vigore dal 13 ottobre 1947 al 9 febbraio 1966

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urn:nir:stato:legge:1947-10-07;1058~art44 · fonte del testo