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L'affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, e' effettuata esclusivamente negli appositi spazi a cio' destinati in ogni Comune. L'affissione di stampati, giornali murali od altri e manifesti, inerenti direttamente o indirettamente alla campagna elettorale, o comunque diretti a determinare la scelta elettorale, da parte di chiunque non partecipi alla competizione elettorale ai sensi del comma precedente, e' consentita soltanto in appositi spazi, di numero eguale a quelli riservati ai partiti o gruppi politici o candidati che partecipino alla competizione elettorale, aventi le seguenti misure: metri 2,00 di altezza per metri 4,00 di base, nei Comuni sino a 10.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 6,00 di base, nei Comuni con popolazione da 10.001 a 30.000 abitanti; metri 2,00 di altezza per metri 8,00 di base, nei Comuni con popolazione superiore o che, pur avendo popolazione inferiore, siano capoluoghi di Provincia. Tra gli stampati, giornali murali od altri e manifesti previsti dai precedenti commi si intendono compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. ((I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi)). Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

Testo in vigore dal 30 aprile 1975 al 1 gennaio 2014

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Corte costituzionale

3 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 292/1974

    Questione infondata
    27 dicembre 1974

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, secondo comma, ed 8, ultimo comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212 (Norme per la disciplina della propaganda elettorale) per pretesa violazione dell'art. 21, primo e secondo comma, della Costituzione, perché già dichiarata non fondata con sentenza di questa Corte n. 48 del 1964.

    Art. 21 cost. · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 26 Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 97/1965

    Questione infondata
    27 dicembre 1965

    dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale del primo comma dell'art. 8 della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenente norme per la disciplina della propaganda elettorale, in riferimento all'art. 21, primo comma, della Costituzione. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16 di…

    Art. 21 cost. · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 3 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

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  • Sentenza n. 48/1964

    Questione infondata
    16 giugno 1964

    Le disposizioni degli artt. 1 e 8, quarto comma, della legge 4 aprile 1956, n. 212, - che stabiliscono, con sanzioni penali, che durante la campagna elettorale, l'affissione di stampati, giornali murali etc. e di manifesti di propaganda è consentita soltanto negli spazi appositamente destinati in ogni Comune -, non violano il diritto di libertà di manifestazione del pensiero in quanto si limitano a disciplinarne l'esercizio con norme dirette a regolare il concorso di partiti e cittadini alla propaganda elettorale, in condizioni di effettiva parità, evitando che lo svolgimento della vita democratica sia ostacolato da situazioni economiche di svantaggio o politiche di minoranza.

    Art. 1 Norme per la disciplina della propaganda elettorale · Art. 8 Norme per la disciplina della propaganda elettorale

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 aprile 1975

Confronto con la versione in vigore dal 11 aprile 1956 al 30 aprile 1975. 35 parole aggiunte.

… compresi anche quelli che contengono avviso di comizi, riunioni o assemblee a scopo elettorale. aggiunto: I divieti di cui al presente articolo non si applicano alle affissioni di giornali quotidiani o periodici nelle bacheche poste in luogo pubblico, regolarmente autorizzate alla data di pubblicazione del decreto di, convocazione dei comizi. Sono proibite le iscrizioni murali e quelle su fondi stradali, rupi, argini, palizzate e recinzioni.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-04-04;212~art1 · fonte del testo