Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 16, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. Un., ord. n. 19213/2025

    13 luglio 2025
    • GIURISDIZIONE CIVILE
    • GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA

    Spetta alla giurisdizione del giudice amministrativo l'opposizione all'atto di accertamento esecutivo ex art. 1, comma 792, l. n. 160 del 2019, avente ad oggetto il pagamento di oneri di costruzione pretesi dall'amministrazione sulla base del d.P.R. n. 380 del 2001, trattandosi di credito che trova fonte in un rapporto obbligatorio rientrante nella giurisdizione esclusiva prevista in materia urbanistica ed edilizia dall'art. 133, comma 1, lett. f), c.p.a. e, in precedenza, espressamente, dall'art. 16 della l. n. 10 del 1977 e dall'art. 34, d.lgs. n. 80 del 1998, e ciò anche per quanto attiene agli aspetti relativi alla regolarità formale dell'avviso di accertamento 7 <!-- pag. 8 --> il quale, sotto tale profilo, viene in rilievo quale atto di accertamento sostanziale del credito con funzione esecutiva, soggetto al controllo giurisdizionale proprio della sua natura.

    Art. 16 · Art. 133 c.p.a.

Massime dell’Ufficio del Massimario della Corte di cassazione, pubblicate nelle Rassegne sul sito della Corte. Sono atti ufficiali dello Stato, esclusi dal diritto d’autore dall’art. 5 della legge 633/1941. Raccolta: giurisprudenza-db — Synthos Logic (CC BY 4.0).

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1977-01-28;10~art16 · fonte su Normattiva