Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 febbraio 1948 al 31 maggio 1967. Leggi il testo vigente →
L'Ufficio elettorale regionale, costituito presso la Corte di appello od il Tribunale a termini dell'art. 7, appena in possesso dei verbali o delle comunicazioni di avvenuta proclamazione trasmessi da tutti gli uffici elettorali circoscrizionali, procede, con l'assistenza del cancelliere ed alla presenza dei rappresentanti dei gruppi dei candidati, alle seguenti operazioni: determina la cifra elettorale per ogni singolo gruppo di candidati; determina la cifra individuale dei singoli candidati di ciascun gruppo. La cifra elettorale di ogni gruppo di candidati e' data dal totale dei voti validi ottenuti dai candidati del gruppo stesso, presentatisi nei collegi peri quali non e' avvenuta la proclamazione a termini dell'art. 17. La cifra individuale viene determinata moltiplicando il numero dei voti validi ottenuto da ciascun candidato per cento e dividendo il prodotto per il numero degli elettori iscritti nei collegio. Nei caso di candidature presentate in piu' di uno dei collegi suddetti, si assume, ai fini della graduatoria, la maggiore cifra individuale relativa riportata dal candidato. L'assegnazione dei numero dei seggi da coprire si fa nel modo seguente: si divide ciascuna cifra elettorale successivamente per uno, due, tre, quattro... sino alla concorrenza del numero dei senatori da eleggere; e quindi si scelgono tra i quozienti, cosi' ottenuti, i piu' alti in numero eguale a quello dei senatori da eleggere, disponendoli in una graduatoria decrescente. I seggi saranno assegnati ai gruppi in corrispondenza ai quozienti compresi in questa graduatoria. A parita' di quoziente il posto e' attribuito al gruppo che ha ottenuto la minore cifra elettorale. Se a un gruppo spettano piu' posti di quanti sono i suoi candidati, i posti esuberanti sono distribuiti secondo l'ordine della graduatoria di quoziente. L'Ufficio elettorale regionale proclama quindi eletti, in corrispondenza ai seggi attribuiti ad ogni gruppo, i candidati del gruppo stesso, secondo la graduatoria determinata dalla loro cifra relativa individuale. In caso di parita' di tale cifra, e' graduato prima il piu' anziano di eta'. Della proclamazione l'ufficio da' notizia alla segreteria del Senato e alle prefetture della Regione, perche', a mezzo del sindaci, ne rendano edotti gli elettori e rilascia attestazione ai senatori proclamati. Se soltanto in un collegio non abbia avuto luogo la proclamazione a termini dell'articolo 17, il presidente dell'ufficio elettorale regionale proclama eletto il candidato che in detto collegio ha avuto il maggior n numero di voti validi, e, in caso di parita' di ivoti validi, il piu' anziano di eta'.
Testo in vigore dal 7 febbraio 1948 al 31 maggio 1967
