Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 23 dicembre 1971 al 1 gennaio 2002. Leggi il testo vigente →

Il proprietario, il quale intenda conservare definitivamente una parte dei terreni costituenti il terzo residuo, puo' chiedere, entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del piano di esproprio, di eseguire su tutti i terreni del terzo residuo le opere di trasformazione previste dall'ente, entro il termine di due anni dalla data di autorizzazione. La domanda deve essere accompagnata dal piano dettagliato delle opere da eseguire per la trasformazione e l'appoderamento. In tal caso il proprietario e' obbligato altresi' a provvedere alla trasformazione ed al miglioramento di tutti i terreni, che restano in sua proprieta' nell'ambito dei territori formanti oggetto della presente legge, secondo piani approvati o predisposti dall'ente. I lavori devono essere iniziati dai proprietari immediatamente dopo la approvazione del piano di trasformazione ed essere compiuti entro i termini stabiliti dall'ente, che, pero', non possono superare i quattro anni, con la osservanza delle disposizioni del testo unico 13 febbraio 1933, n. 215, e del decreto legislativo 31 dicembre 1947, n. 1744. Eseguita la trasformazione dei terreni costituenti il terzo residuo, il proprietario deve consegnare all'ente la meta' dei detti terreni, previo pagamento delle indennita' di espropriazione e rimborso delle spese di trasformazione, nella misura che avrebbe sostenuta l'ente per il compimento delle opere stesse, al netto dei contributi corrispostigli dallo Stato. In tal modo il proprietario conserva la proprieta' dell'altra meta'. Il proprietario che non abbia dimostrato, a giudizio insindacabile dell'ente, di aver dato corso ai lavori nei tempi di esecuzione previsti dai piani, o non abbia compiuta la trasformazione del terzo residuo entro due anni, sara' espropriato anche dei terreni costituenti tale terzo, senza alcun indennizzo. 8 Il proprietario ha la scelta dei contadini da immettere nelle unita' colturali risultanti dalla trasformazione, sempre che questi rispondano alle condizioni indicate nel decreto legislativo 24 febbraio 1948, n. 114, ratificato con modifiche dalla legge 22 marzo 1950, n. 144, e con la osservanza di tutte le condizioni stabilite per le assegnazioni fatte dall'ente.5

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 20 dicembre 1952, n. 2377

5

La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 4) che "La meta' dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato."

Corte Costituzionale

8

La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 dicembre 1971 n. 200 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 22.12.1971 n. 323) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica ed assegnazione dei terreni ai contadini, limitatamente alle parole "senza alcun indennizzo"."

Testo in vigore dal 23 dicembre 1971 al 1 gennaio 2002

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 200/1971

    Ha colpito questo articolo
    16 dicembre 1971

    Gli artt. 8 e 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, dedicati all'istituto del terzo residuo, stabiliscono che qualora si proceda all'esproprio immediato solo di due terzi dei terreni espropriabili, il restante terzo resta soggetto a vincolo di indisponibilità e su di esso il proprietario può chiedere di eseguire le spese di trasformazione fondiaria previste dall'Ente di riforma. Con tale domanda il proprietario consegue l'effetto della sospensione dell'espropriazione immediata per il terzo dei terreni espropriabili ed assume nei confronti dell'ente obblighi precisi di condurre ad esecuzione, a proprie spese, secondo termini e piani prestabiliti le opere di miglioramento e trasformazione assegnategli. All'adempimento di questi obblighi fanno riscontro il diritto alla conservazione in proprietà della metà dei terreni del terzo residuo, il diritto al pagamento della indennità di espropriazione e al rimborso delle spese di trasformazione sostenute per l'altra metà che deve essere consegnata all'ente; nel caso di inadempimento degli obblighi invece la legge dispone (art. 9, comma quarto) che il proprietario non solo dovrà consegnare all'ente l'intero terzo residuo, ma non avrà neppure diritto all'indennizzo.

    Art. 9 Norme per la espropriazione, bonifica, trasformazione ed assegnazione dei terreni ai contadini

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (4)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 23 dicembre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1952 al 23 dicembre 1971.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

Le note di aggiornamento ufficiali

  • L. 20 dicembre 1952, n. 2377

    La L. 20 dicembre 1952, n. 2377 ha disposto (con l'art. 4) che "La meta' dei terreni costituenti il terzo residuo, conservabile dal proprietario a trasformazione eseguita, ai sensi dell'art. 9 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, e' aumentata di una quota pari al 15 per cento della intera superficie costituente il terzo residuo, per ciascun figlio, oltre il terzo, compresi i premorti con discendenza, entro il limite massimo dell'intero terzo trasformato."

  • Corte Costituzionale

    La Corte Costituzionale con sentenza 10 - 16 dicembre 1971 n. 200 (in 1a s.s. relativa alla G.U. 22.12.1971 n. 323) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale "dell'art. 9, comma quarto, della legge 21 ottobre 1950, n. 841, contenente norme per l'espropriazione, bonifica ed assegnazione dei terreni ai contadini, limitatamente alle parole "senza alcun indennizzo"."

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-10-21;841~art9 · fonte del testo