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[1]Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.
[2]Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.
Testo in vigore dal 10 giugno 1936 al 1 gennaio 2014
