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[1]Per la partecipazione all'esame i candidati sono tenuti al pagamento di una tassa a favore dell'Erario di lire trecento.

[2]Nel bilancio del Ministero di grazia e giustizia saranno iscritti i fondi occorrenti per lo svolgimento degli esami.

Testo in vigore dal 10 giugno 1936 al 1 gennaio 2014

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urn:nir:stato:legge:1936-05-28;1003~art5 · fonte del testo