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Si considera invalido l'iscritto che per infermita' o difetto fisico o mentale non sia piu' in grado di disimpegnare i suoi obblighi professionali e che percio' cessi dal servizio, purche' la sua capacita' generica di guadagno sia ridotta a meno della meta' di quella normale. Lo stato di invalidita' deve risultare da un certificato medico; a tale fine puo' essere predisposto dallo Istituto nazionale della previdenza sociale, gestore del Fondo, apposito formulario. L'Istituto puo' disporre l'accertamento della invalidita' per mezzo di medici di sua fiducia. Ogni contestazione relativa all'accertamento della invalidita' e' definita da un Collegio di tre medici, di cui uno designato dall'Istituto, uno dall'iscritto ed il terzo scelto di comune accordo dai due o, in difetto, dal medico provinciale della provincia ove l'iscritto ha la sua residenza. L'accertamento del Collegio medico e' definitivo. L'invalidita' o la morte si considerano dipendenti da causa di servizio quando il servizio abbia costituito la causa unica, diretta ed immediata della infermita', lesione o morte.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 4 gennaio 1972

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art18 · fonte del testo