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La pensione spettante ai superstiti indicati nel precedente art. 19 e' stabilita nelle seguenti aliquote della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso:
- a)il 50 per cento al coniuge;
- b)il 20 per cento a ciascun figlio, se' ha diritto a pensione anche il coniuge, oppure il 30 per cento se hanno diritto a pensione soltanto i figli. La pensione ai superstiti non puo' in ogni caso essere, complessivamente, ne' inferiore alla meta', ne' superiore all'intero ammontare della pensione diretta. Qualora, non vi siano ne' coniugi ne' figli superstiti, la pensione e' reversibile ai genitori superstiti, di eta' superiore ai 65 anni, che non siano gia' titolari di pensione diretta, nella misura del 15 per cento per ciascuno. ((Qualora non vi siano ne' coniuge, ne' figli; ne' genitori superstiti, spetta ai fratelli o sorelle superstiti, gia' conviventi a carico del pensionato o dell'iscritto, permanentemente inabili al lavoro, che non godano di alcuna pensione, un assegno mensile per ciascuno, pari al 16 per cento dell'importo della pensione gia' liquidata o che sarebbe spettata all'iscritto al momento del decesso)). 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972
