Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. Leggi il testo vigente →
Cessa il diritto alla, pensione:
- a)per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
- b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di inabilita';
- c)per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni o sia venuto meno lo stato di inabilita' e, per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.
Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963
