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Cessa il diritto alla, pensione:

  • a)per il coniuge, quando contragga nuovo matrimonio;
  • b)per il vedovo, quando sia venuto meno lo stato di inabilita';
  • c)per i figli, quando abbiano superato l'eta' di 18 anni o sia venuto meno lo stato di inabilita' e, per le figlie, anche prima degli anni 18, quando contraggano matrimonio.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art23 · fonte del testo