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Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti, di cui all'art. 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennita', una volta tanto, da dividere in parti uguali, pari ai venticinque trentesimi della retribuzione media mensile percepita nell'ultimo semestre per il quale e' stato versato il contributo al Fondo, per quanti sono gli anni di contribuzione al Fondo medesimo. In mancanza dei superstiti di cui sopra, l'indennita' spetta al padre, se in eta' superiore ai 65 anni o invalido al lavoro che non goda di una pensione per diritto proprio, od alla madre, se vedova ed in eta' superiore ai 65 anni o invalida che non goda di una pensione per diritto proprio, purche' risultino a carico dello iscritto. Le condizioni di eta' e di convivenza a carico, di cui al comma precedente, devono sussistere al momento del decesso dell'iscritto. Dall'indennita' spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La detrazione di cui al precedente comma non puo' assorbire piu' del 50 per cento dell'indennita'. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' a carico del Fondo.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

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urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art30 · fonte del testo