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((Nel caso in cui un iscritto muoia dopo almeno un anno di contribuzione al Fondo, i superstiti di cui all'articolo 19, ove non abbiano diritto alla pensione, possono chiedere che sia ad essi corrisposta una indennita' una tantum, da dividersi in parti uguali calcolata secondo le norme dell'articolo 27)). 1 In mancanza dei superstiti di cui sopra, l'indennita' spetta al padre, se in eta' superiore ai 65 anni o invalido al lavoro che non goda di una pensione per diritto proprio, od alla madre, se vedova ed in eta' superiore ai 65 anni o invalida che non goda di una pensione per diritto proprio, purche' risultino a carico dello iscritto. Le condizioni di eta' e di convivenza a carico, di cui al comma precedente, devono sussistere al momento del decesso dell'iscritto. Dall'indennita' spettante ai sensi del presente articolo deve essere detratto l'importo occorrente per l'aggiornamento della posizione nella assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti. La detrazione di cui al precedente comma non puo' assorbire piu' del 50 per cento dell'indennita'. L'eventuale differenza occorrente a coprire l'onere dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti e' a carico del Fondo.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 3 febbraio 1963, n. 53
1con decorrenza dal 1 gennaio 1962
La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".
Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 gennaio 1972
