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Ai lavoratori iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1949 e' riconosciuto come periodo di contribuzione al Fondo medesimo quello di effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1 gennaio 1946, nonche' l'eventuale anzianita' risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi.

Testo in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art32 · fonte del testo