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Ai lavoratori iscritti al Fondo alla data del 1 gennaio 1949 e' riconosciuto come periodo di contribuzione al Fondo medesimo quello di effettivo servizio prestato presso aziende elettriche successivamente al 1 gennaio 1946, nonche' l'eventuale anzianita' risultante dalla ricostruzione di carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi. ((Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attivita' contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma. Il riconoscimento dei periodi di cui ai comma precedenti dovra' essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo. L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, puo' chiedere che l'anzianita' contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo. L'iscritto che intenda avvalersi di detta facolta', dovra' farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se e' stato riassunto anteriormente a tale data, e dovra' rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali. Il Fondo rintroitera' dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennita')). 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 3 febbraio 1963, n. 53

1

con decorrenza dal 1 gennaio 1962

La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

Testo in vigore dal 2 marzo 1963 al 4 aprile 1965

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 marzo 1963

Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1956 al 2 marzo 1963. 273 parole aggiunte.

… carriera al 31 dicembre 1945, effettuata dalle aziende elettriche a norma dei contratti collettivi. aggiunto: Saranno inoltre riconosciuti come periodi di contribuzione al Fondo i periodi di effettivo servizio prestati in attivita' contemplate nel precedente articolo 2, regolati da contratti collettivi per lavoratori dipendenti da aziende elettriche private e svolti presso aziende elettriche private aventi all'epoca almeno 15 dipendenti e non considerati utili ai fini della ricostruzione di carriera di cui al precedente comma. Il riconoscimento dei periodi di cui ai comma precedenti dovra' essere chiesto, a pena di decadenza, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, fornendo la relativa originaria documentazione del rapporto intercorso. I relativi contributi nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti non saranno considerati agli effetti del disposto dell'ultimo comma dell'articolo 17, ma verranno versati dall'I.N.P.S. al Fondo. L'iscritto, che cessato dal servizio dopo il primo gennaio 1949 e avendo ottenuto le prestazioni previste dall'articolo 27 della legge 31 marzo 1956, n. 293, venga riassunto entro un periodo massimo di tre anni presso una azienda elettrica privata per cui sia obbligatoria l'iscrizione al Fondo, puo' chiedere che l'anzianita' contributiva precedentemente liquidata venga nuovamente riconosciuta agli effetti delle prestazioni al Fondo. L'iscritto che intenda avvalersi di detta facolta', dovra' farne domanda entro un anno dalla sua riassunzione in servizio, ovvero entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, se e' stato riassunto anteriormente a tale data, e dovra' rimborsare al Fondo le somme a suo tempo percepite, maggiorate degli interessi legali. Il Fondo rintroitera' dall'I.N.P.S. i contributi versati nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a seguito dell'aggiornamento della posizione assicurativa fatto in conseguenza della liquidazione della indennita'.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • L. 3 febbraio 1963, n. 53

    La L. 3 febbraio 1963, n. 53 ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "Le modifiche di cui alla presente legge si applicano, con decorrenza dal 1 gennaio 1962, nei confronti dei lavoratori iscritti al Fondo che siano cessati o cessino dal servizio successivamente al 31 dicembre 1961".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1956-03-31;293~art32 · fonte del testo