Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

Art. 25 — Fondo di garanzia per le vittime della caccia

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E' costituito presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni un Fondo di garanzia per le vittime della caccia per il risarcimento dei danni a terzi causati dall'esercizio dell'attivita' venatoria nei seguenti casi:

  • a)l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non sia identificato;
  • b)l'esercente l'attivita' venatoria responsabile dei danni non risulti coperto dall'assicurazione per la responsabilita' civile verso terzi di cui all'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera a) del comma 1 il risarcimento e' dovuto per i soli danni alla persona che abbiano comportato la morte od un'invalidita' permanente superiore al 20 per cento, con il limite massimo previsto per ogni persona sinistrata dall'articolo 12, comma 8. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) del comma 1 il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona, con il medesimo limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8, nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore a lire un milione e per la parte eccedente tale ammontare, sempre con il limite massimo di cui al citato articolo 12, comma 8. La percentuale di invalidita' permanente, la qualifica di vivente a carico e la percentuale di reddito del sinistrato da calcolare a favore di ciascuno dei viventi a carico sono determinate in base alle norme del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante il testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Le modalita' di gestione da parte dell'Istituto nazionale delle assicurazioni dal Fondo di garanzia per le vittime della caccia sono stabilite con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Le imprese esercenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile di cui all'articolo 12, comma 8, sono tenute a versare annualmente all'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, un contributo da determinarsi in una percentuale dei premi incassati per la predetta assicurazione. La misura del contributo e' determinata annualmente con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato nel limite massimo del 5 per cento dei predetti premi. Con lo stesso decreto sono stabilite le modalita' di versamento del contributo. Nel primo anno di applicazione della presente legge il contributo predetto e' stabilito nella misura dello 0,5 per cento dei premi del ramo responsabilita' civile generale risultanti dall'ultimo bilancio approvato, da conguagliarsi l'anno successivo sulla base dell'aliquota che sara' stabilita dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, applicata ai premi dell'assicurazione di cui all'articolo 12, comma 8. L'Istituto nazionale delle assicurazioni, gestione autonoma del Fondo di garanzia per le vittime della caccia, che, anche in via di transazione, abbia risarcito il danno nei casi previsti dal comma 1, ha azione di regresso nei confronti del responsabile del sinistro per il recupero dell'indennizzo pagato nonche' dei relativi interessi e spese.

Testo in vigore dal 25 febbraio 1992 al 16 novembre 2000

Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 470/2000

    Ha colpito questo articolo
    6 novembre 2000

    È costituzionalmente illegittimo l'art. 25, comma 1, della legge 11 febbraio 1992, n. 157 nella parte in cui non prevede il risarcimento dei danni alla persona da parte del Fondo di garanzia per le vittime della caccia nel caso in cui colui che ha causato il danno risulti assicurato presso un'impresa assicuratrice che al momento del sinistro si trovi in stato di liquidazione coatta amministrativa o vi venga posta successivamente. Lo scopo dell'istituzione del Fondo di garanzia per le vittime della caccia è quello di consentire in ogni caso il pieno ristoro dei danni alla persona; la previsione della operatività del Fondo soltanto quando l'autore del danno sia ignoto o non sia assicurato (cioè in ipotesi nelle quali il danno viene causato da un soggetto del quale non si conosce se ha copertura o da un soggetto che, non essendo assicurato, non ha contribuito al Fondo) con esclusione, invece, dell'intervento del Fondo nel caso in cui il danno venga causato da chi, pur regolarmente assicurato, subisce le conseguenze di un evento (la messa in liquidazione coatta dell'impresa assicuratrice) in ordine al quale, evidentemente, non ha alcuna responsabilità, appare del tutto priva di ragionevole giustificazione e quindi si pone in evidente contrasto con l'art. 3 della Costituzione. L.T.

    Art. 25 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

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  • Ordinanza n. 278/2002

    Questione inammissibile
    24 giugno 2002

    Manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 25 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non prevede che il Fondo di garanzia per le vittime della caccia sia tenuto al risarcimento dei danni derivanti dall'esercizio venatorio nel caso in cui la compagnia assicuratrice del responsabile del sinistro venga posta in liquidazione coatta amministrativa. Infatti la disposizione impugnata è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza n. 470 del 2000.

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 25 Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1992-02-11;157~art25 · fonte su Normattiva