Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e la Chiesa apostolica in Italia

Art. 2 (Allegato Intesa tra la Repubblica italiana e la Chiesa Apostolica in Italia) — Ministri di culto

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1. La nomina e l'eventuale cessazione dei ministri di culto spetta al Consiglio Nazionale della Chiesa Apostolica in Italia, e sono insindacabili. 2. I Magistrati o altre Autorita' non potranno richiedere ai ministri di culto di deporre o di dare informazioni su persone o materie di cui siano venuti a conoscenza per motivo del loro ministero. 3. Nel caso di ripristino del servizio obbligatorio di leva, i ministri di culto della Chiesa Apostolica in Italia:

  • a)hanno facolta' di ottenere, a loro richiesta, di essere esonerati dal servizio militare oppure assegnati al servizio civile;
  • b)sono dispensati dalla chiamata alle armi nel caso in cui siano ministri di culto con cura di anime. 4. Ai fini dell'applicazione del presente articolo e degli articoli 3, 5, 6 e 12 la Chiesa Apostolica in Italia rilascia apposita certificazione della qualifica di ministro di culto. Apposito elenco dei ministri di culto e' tenuto dalla Chiesa Apostolica e trasmesso alle competenti amministrazioni.

Testo in vigore dal 7 agosto 2012 al 22 maggio 2026

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