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In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilita' previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. Qualora le acque prelevate da un corpo idrico superficiale presentino parametri con valori superiori ai limiti tabellari, la disciplina dello scarico e' fissata dall'autorita' di controllo in base alla natura delle alterazioni e agli obiettivi di tutela del corpo idrico ricettore fissati dalle regioni, fermo restando che le acque debbono essere restituite con le medesime caratteristiche qualitative e senza maggiorazioni di portata allo stesso corpo idrico dal quale sono state prelevate. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. Non e' comunque consentito diluire con acque di raffreddamento, di lavaggio o prelevate esclusivamente allo scopo di scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al numero 10 delle tabelle A e C prima del trattamento degli scarichi parziali stessi per adeguarli ai limiti previsti dalla presente legge. Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione e' rilasciata dalle autorita' competenti al controllo. ((Gli scarichi di pubbliche fognature di cui e' titolare lo stesso ente pubblico competente al rilascio dell'autorizzazione si intendono autorizzati dall'approvazione dell'impianto)).

Testo in vigore dal 18 maggio 1995 al 13 giugno 1999

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Corte costituzionale

4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 296/2001

    Questione infondata
    25 luglio 2001

    Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle a…

    Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Modifiche al sistema penale

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  • Ordinanza n. 286/1984

    Questione infondata
    12 dicembre 1984

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione è stata già decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimità costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.

    Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.

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  • Ordinanza n. 56/1984

    Questione infondata
    7 marzo 1984

    È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 9, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, censurati in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato, che non è posto in grado di intervenire, nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, anche quando i risultati di tale procedura possano incidere sul giudizio penale. Analoga questione, infatti, è stata già sollevata innanzi a questa Corte in riferimento agli stessi parametri, denunciandosi, però, oltre le norme sopracitate, anche l'art. 15 della legge n. 319/1976 che concretamente disciplina il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi e, avendone la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale, la questione deve ritenersi risolta. - S. n. 248/1983.

    Art. 24 cost. · Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art9 · fonte su Normattiva