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In tutto il territorio nazionale viene stabilita un'unica disciplina degli scarichi, basata sulla prescrizione per gli stessi dei limiti di accettabilita' previsti nelle tabelle A, B e C allegate alla presente legge. Essi si applicano con le modalita' e i termini di cui ai successivi articoli del presente titolo. La misurazione degli scarichi si intende effettuata subito a monte del punto di immissione nei corpi ricettori di cui all'articolo 1, lettera a), della presente legge, salvo quanto prescritto al penultimo comma del presente articolo. Tutti gli scarichi devono essere resi accessibili per il campionamento da parte dell'autorita' competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione. I limiti di accettabilita' non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione con acque prelevate esclusivamente allo scopo. L'autorita' competente per il controllo e' autorizzata ad effettuare all'interno degli insediamenti produttivi tutte le ispezioni che essa ritenga necessarie per l'accertamento delle condizioni che danno luogo alla formazione degli scarichi. Essa puo' richiedere che scarichi parziali contenenti le sostanze di cui al punto 10 delle tabelle A e C, allegate alla presente legge subiscano un trattamento particolare prima della loro confluenza nello scarico generale. Tutti gli scarichi debbono essere autorizzati. L'autorizzazione e' rilasciata dalle autorita' competenti al controllo.
Testo in vigore dal 29 maggio 1976 al 30 dicembre 1979
