Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 13 giugno 1999 al 29 aprile 2006. Leggi il testo vigente →
Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
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Provvedimento abrogato dal d. lgs. 11 maggio 1999, n.152.
Abrogato dal 13 giugno 1999
4 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.
Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 e delle norme tecniche dettate in calce alla tabella A della legge 10 maggio 1976, n. 319 (Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento), nonché degli articoli 28, comma 3, e 50, e delle norme dell'allegato 5 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152 (Disposizioni sulla tutela delle a…
Art. 3 cost. · Art. 24 cost. · Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Modifiche al sistema penale
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., degli artt. 9 e 15, sesto e settimo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e all. tabella C e successive modificazioni, nella parte in cui consentono che il prelievo dei campioni degli scarichi idrici e la loro analisi avvengano senza alcuna garanzia di contraddittorio, malgrado che i risultati possano costituire elementi di prova nel processo penale, in quanto detta questione è stata già decisa, sotto gli stessi profili, con sentenza di illegittimità costituzionale (anche se in giudizio circoscritto al solo art. 15). - S. n. 248/83 e O. n. 20/84.
Art. 24 cost. · Art. 2 cost. · Art. 9 cost. · Art. 32 cost.
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 24, secondo comma, Cost., dell'art. 9, primo comma, della legge 10 maggio 1976, n. 319 e successive modificazioni e dell'art. 22, sesto comma, della legge 24 dicembre 1979, n. 650, censurati in quanto non prevedono idonee garanzie di difesa per l'imputato, che non è posto in grado di intervenire, nei prelievi e nell'analisi dei campioni di acque effettuati dagli organi amministrativi di controllo, anche quando i risultati di tale procedura possano incidere sul giudizio penale. Analoga questione, infatti, è stata già sollevata innanzi a questa Corte in riferimento agli stessi parametri, denunciandosi, però, oltre le norme sopracitate, anche l'art. 15 della legge n. 319/1976 che concretamente disciplina il prelevamento e l'analisi dei campioni delle acque di scarico da parte degli organi amministrativi e, avendone la Corte dichiarato l'illegittimità costituzionale, la questione deve ritenersi risolta. - S. n. 248/1983.
Art. 24 cost. · Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
È inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, 9 e 32 Cost., degli artt. 9, 12, 13, 15, 21, 22 e 25 della legge 10 maggio 1976, n. 319 nella parte in cui essi escludono l'assoggettamento alla sanzione penale del titolare di uno scarico contra legem proveniente da una installazione adibita a servizi, in quanto si richiede alla Corte di istituire, mediante sentenza additiva in materia penale, un'autonoma figura di reato in deroga al principio di tassatività dei reati e delle pene.
Art. 9 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 12 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 13 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento · Art. 15 Norme per la tutela delle acque dall'inquinamento
Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.
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5 versioni dal 1976
urn:nir:stato:legge:1976-05-10;319~art9 · fonte su Normattiva