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[1]I primi iscritti nella graduatoria, fino alla concorrenza del numero dei posti messi a concorso, conseguono la promozione al grado superiore secondo l'ordine di iscrizione.

[2]Qualora le vacanze verificatesi nell'anno siano superiori a quelle derivanti da collocamenti a riposo, all'eccedenza si provvede, fino a raggiungere i quattro decimi dei posti, mediante promozione dei concorrenti dichiarati idonei, osservato l'ordine nel quale sono stati collocati in graduatoria dopo i vincitori.

[3]Gli effetti del concorso cessano quando sono stati coperti i posti resisi vacanti nell'anno a cui il concorso stesso si riferisce.

[4]Coloro che in due concorsi non sono stati dichiarati idonei non sono ammessi ad altri concorsi, se non dopo due anni dall'ultimo al quale parteciparono.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art5 · fonte del testo