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[1]I magistrati scrutinati, per qualsiasi ragione, dopo che siano state ultimate le operazioni di scrutinio relative a ciascuna richiesta, prendono posto, anche se piu' anziani, negli elenchi che saranno formati successivamente, salvo gli eventuali spostamenti derivanti dalle decisioni delle sezioni unite del Consiglio superiore della magistratura in sede di revisione, ferme tuttavia, ad ogni effetto, le promozioni disposte anteriormente.

[2]Il magistrato che debba sottoporsi a nuovo scrutinio, ai sensi dell'art. 6, parte prima, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219, conserva il posto che aveva nell'elenco in cui fu iscritto, se gli sia confermata la precedente classificazione; in caso diverso, prende posto dopo i magistrati scrutinati anteriormente, che hanno conseguito la stessa qualifica di promovibilita' e lo stesso numero di voti.

[3]E' abrogato il disposto dell'art. 6, capoverso 1°, del R. decreto-legge 30 dicembre 1926, n. 2219.

Testo in vigore dal 9 giugno 1933 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1933-06-05;557~art8 · fonte del testo