Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 13 — Impossibilita di produrre atti del processo

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[1]Nei casi preveduti dall'articolo precedente, l'autorita' giudiziaria puo', con ordinanza, disporre la ricostituzione o la rinnovazione degli atti del processo che le parti non siano in grado di produrre in originale o in copia. La Corte suprema di cassazione, se del caso, rinvia all'uopo le parti davanti al competente giudice di merito del Regno.

[2]Alla ricostituzione o alla rinnovazione degli atti del processo, il giudice, assunte le prove, provvede con ordinanza.

[3]L'autorita' giudiziaria, qualora per la impossibilita' di provvedere alla ricostituzione o rinnovazione degli atti mancanti non sia in grado di decidere la causa, puo' ordinare la rinnovazione del processo, rimettendo, se del caso, le parti davanti al competente giudice di prima istanza.

[4]Le disposizioni che prevedono le improcedibilita' di una impugnazione, per effetto del mancato deposito di atti o documenti, non si applicano quando l'autorita' giudiziaria adita ritenga il mancato deposito giustificato dalle condizioni create dalla guerra nell'Africa Orientale Italiana.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art13 · fonte del testo