Art. 14 — Termini perentori
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 70 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Nei casi preveduti dall'art. 12, l'autorita' giudiziaria puo' ritenere efficaci gli atti per i quali e' stabilito un termine perentorio, ancorche' compiuti dopo la scadenza di detto termine, quando il tempestivo compimento degli atti medesimi e' stato impedito dalle condizioni create dalla guerra. nell'Africa Orientale Italiana.
tolto: Le parti possono chiedere di essere rimesse in termine per il compimento degli atti indicati nel comma precedente, sempreche' ricorra la condizione ivi preveduta.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art14 · fonte del testo