Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 14 — Termini perentori

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[1]Nei casi preveduti dall'art. 12, l'autorita' giudiziaria puo' ritenere efficaci gli atti per i quali e' stabilito un termine perentorio, ancorche' compiuti dopo la scadenza di detto termine, quando il tempestivo compimento degli atti medesimi e' stato impedito dalle condizioni create dalla guerra. nell'Africa Orientale Italiana.

[2]Le parti possono chiedere di essere rimesse in termine per il compimento degli atti indicati nel comma precedente, sempreche' ricorra la condizione ivi preveduta.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art14 · fonte del testo