Art. 20 — Sospensione del procedimento
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[1]I procedimenti penali di cui sia stata ordinata la rimessione ai sensi dell'art. 18 e nei quali non sia possibile il regolare svolgimento dell'istruzione o del giudizio, sono sospesi d'ufficio o su richiesta del pubblico ministero o dell'imputato, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione.
[2]La sospensione e' revocata e il procedimento riprende il suo corso quando vengano a cessare le ragioni della sospensione.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
