Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 22 — Procedimenti pendenti davanti ai tribunali militari

Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →

[1]Il Tribunale supremo militare, su richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, puo' ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.

[2]Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art22 · fonte del testo