Art. 22 — Procedimenti pendenti davanti ai tribunali militari
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. Leggi il testo vigente →
[1]Il Tribunale supremo militare, su richiesta del procuratore generale militare del Re Imperatore, ovvero a domanda dell'imputato, puo' ordinare che i procedimenti rimasti pendenti davanti ai tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana siano rimessi al tribunale militare all'uopo designato.
[2]Il Tribunale supremo militare provvede con sentenza in Camera di consiglio.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
