Art. 23 — Prosecuzione dell'istruzione e sospensione del procedimento
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[1]Nei casi preveduti dall'articolo precedente, rimangono validi gli atti relativi all'istruzione compiuta presso i tribunali militari dell'Africa Orientale Italiana, dei quali si possa disporre in originale o in copia, ad eccezione delle requisitorie finali e dei provvedimenti di rinvio a giudizio; e l'istruzione e' proseguita con il rito formale.
[2]Il giudice istruttore, qualora ritenga che non sia possibile lo svolgimento regolare della istruzione o del giudizio, dispone d'ufficio, con ordinanza motivata non soggetta ad impugnazione, la sospensione del procedimento.
[3]La sospensione e' revocata e il procedimento riprende il suo corso, quando vengono a cessare le ragioni della sospensione.
Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010
