Norme relative ad atti e procedimenti

Art. 7 — Foro generale delle persone fisiche

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[1]Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone residenti nell'Africa Orientale Italiana che non hanno il domicilio nel Regno, e quelle domiciliate nell'Africa Orientale Italiana che non hanno la residenza nel Regno, possono, quando si trovano nel Regno, essere convenute davanti al giudice del luogo in cui hanno dimora.

[2]Le persone indicate nel comma precedente se non hanno nel Regno la dimora, ma vi hanno un rappresentante che sia autorizzato a stare in giudizio a norma dell'art. 77 del Codice di procedura civile, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui il rappresentante ha la residenza o il domicilio.

Testo in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art7 · fonte del testo