Art. 8 — Foro generale delle persone giuridiche e delle associazioni non riconosciute
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.
tolto: Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.
tolto: La stessa norma si applica per le societa' non aventi personalita' giuridica, per le associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede nell'Africa Orientale Italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art8 · fonte del testo