Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 dicembre 2010

Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 97 parole tolte, 10 parole aggiunte in 2 capoversi.

tolto: Salvo che la legge disponga altrimenti, le persone giuridiche aventi la sede nell'Africa Orientale Italiana, che hanno nel Regno un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l'oggetto della domanda, possono essere convenute davanti al giudice del luogo in cui detto rappresentante ha la residenza o il domicilio, anche se ivi non esiste uno stabilimento della persona giuridica rappresentata.

tolto: La stessa norma si applica per le societa' non aventi personalita' giuridica, per le associazioni non riconosciute e per i comitati, che, ai sensi dell'art. 19, 2° comma, del Codice di procedura civile, abbiano sede nell'Africa Orientale Italiana.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art8 · fonte del testo