Art. 9 — Foro per le cause ereditarie
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 78 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le cause ereditarie indicate nell'art. 22, primo comma del Codice di procedura civile, quando la successione si e' aperta nell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte davanti al giudice del luogo in cui si trova la maggior parte dei beni situati nel Regno, o, in mancanza di beni quivi situati davanti al giudice del Regno competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice di procedura civile e degli articoli 7 e 8 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art9 · fonte del testo