Art. 10 — Foro per le cause tra soci e tra condomini e per quelle relative alle gestioni tutelari e patrimoniali
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 13 dicembre 2010, n. 212.
Abrogato dal 16 dicembre 2010
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 17 febbraio 1943 al 16 dicembre 2010. 54 parole tolte, 10 parole aggiunte.
tolto: Le cause indicate negli articoli 23 e 24 del Codice di procedura civile, delle quali sia competente a conoscere un'autorita' giudiziaria dell'Africa Orientale Italiana, possono essere proposte nel Regno davanti al giudice competente a norma degli articoli 18, 1° comma, e 19 del Codice predetto e degli articoli 7 e 8 della presente legge.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1942-12-14;1781~art10 · fonte del testo