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Gli assegni vitalizi sono concessi di diritto al personale collocato a riposo per vecchiaia, per infermita' o per motivi indipendenti dalla propria volonta', che comunque non abbia diritto a pensione. Hanno diritto all'assegno vitalizio di riversibilita', oltre i superstiti dell'iscritto di cui all'art. 39 del regio decreto-legge 20 dicembre 1928, n. 3239, anche i fratelli celibi e le sorelle nubili dell'iscritto stesso, gia' con lui conviventi ed a carico, minorenni o maggiorenni, inabili permanentemente a lavoro proficuo. Detti collaterali potranno esercitare il loro diritto solo nel caso che non esistano altri congiunti di cui al citato art. 39. La riversibilita' dell'assegno ai congiunti dell'iscritto non spetta a coloro che comunque abbiano diritto ad una pensione propria.
Testo in vigore dal 7 aprile 1950 al 4 marzo 1973
