Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima, del 1 gennaio 1948, e' concessa una indennita' di contingenza di lire 18.000 annue. Tale indennita' e' ridotta a lire 12.000 annue per gli assegni vitalizi indiretti. Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalita' di cui al precedente art. 12, l'indennita' di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9000 per quelli di riversibilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152)).
Testo vigente dal 2 aprile 1968
