Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima, del 1 gennaio 1948, e' concessa una indennita' di contingenza di lire 18.000 annue. Tale indennita' e' ridotta a lire 12.000 annue per gli assegni vitalizi indiretti. Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalita' di cui al precedente art. 12, l'indennita' di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9000 per quelli di riversibilita'. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152)).

Testo vigente dal 2 aprile 1968

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Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 aprile 1968

Confronto con la versione in vigore dal 7 aprile 1950 al 2 aprile 1968. 18 parole tolte, 9 parole aggiunte.

… per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9000 per quelli di riversibilita'. tolto: La misura dell'indennita' di contingenza puo' essere aumentata, nei limiti del bilancio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 8 MARZO 1968, N. 152.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art13 · fonte del testo