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Ai titolari di assegni vitalizi diretti, liquidati prima, del 1 gennaio 1948, e' concessa una indennita' di contingenza di lire 18.000 annue. Tale indennita' e' ridotta a lire 12.000 annue per gli assegni vitalizi indiretti. Per gli assegni vitalizi liquidati come sopra e con le modalita' di cui al precedente art. 12, l'indennita' di contingenza di cui sopra viene stabilita in lire 12.000 annue per i beneficiari di assegni diretti o in lire 9000 per quelli di riversibilita'. La misura dell'indennita' di contingenza puo' essere aumentata, nei limiti del bilancio, con deliberazione del Consiglio di amministrazione.

Testo in vigore dal 7 aprile 1950 al 2 aprile 1968

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urn:nir:stato:legge:1950-03-13;120~art13 · fonte del testo