Art. 54 — Concessione agli studenti universitari e di istituti assimilati
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[1]Il Ministro per l'aeronautica puo' concedere, in tempo di pace, il ritardo della prestazione del servizio alle armi fino al 26° anno di eta' ai militari che siano studenti di universita' o di istituto di istruzione superiore, o iscritti alle Regie Accademie di belle arti, alla Regia Accademia di arte drammatica e ai corsi superiori di Regi conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.
[2]Il suddetto beneficio e' concesso a condizione che i militari interessati siano in regola con gli obblighi dell'istruzione pre-militare.
Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010
