Norme relative all'organizzazione della leva aeronautica

Art. 55 — Condizioni per la prosecuzione del ritardo

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Gli studenti delle universita' e degli istituti superiori ammessi al ritardo della prestazione del servizio in base al precedente articolo possono, a domanda, continuare a fruire del ritardo stesso anche quando siansi venuti a trovare in una delle seguenti condizioni:

  • a)abbiano dovuto sospendere per gravi ragioni gli studi intrapresi ma si propongano di riprenderli nell'anno successivo;
  • b)non abbiano potuto sostenere gli esami e conseguire la laurea o il diploma finale nel numero di anni fissato per la facolta', scuola universitaria o istituto cui appartengono, ovvero siano studenti fuori corso per non aver superato i prescritti esami di passaggio al corso superiore, purche' in entrambi i casi continuino ad attendere agli studi intrapresi;
  • c)abbiano fatto passaggio, prima o dopo di aver conseguito la laurea o il diploma finale, ad altra facolta' o scuola universitaria, o ad altro istituto superiore;
  • d)conseguita la laurea o il diploma finale, abbiano necessita' di rimanere ancora in congedo, per migliorare comunque la loro preparazione culturale o professionale o per sostenere gli esami di Stato.

Testo in vigore dal 1 marzo 1939 al 9 ottobre 2010

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1939-01-19;340~art55 · fonte del testo