Art. 7 — Liberazione condizionale
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 6 maggio 1943 al 16 dicembre 2009. 214 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: E' concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.
tolto: La liberazione condizionale e' concessa altresi' ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
tolto: Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non e' sottoposto a liberta' vigilata.
tolto: La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.
tolto: La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, e' nelle facolta' del Ministro di grazia e giustizia che e' altresi' competente a revocarla.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-07-09;924~art7 · fonte del testo