Art. 7 — Liberazione condizionale
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[1]E' concessa la liberazione condizionale, anche se non concorrono i requisiti preveduti dal codice penale, ai condannati che debbono ancora scontare una pena detentiva non superiore ai dieci anni, se, chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', sono dichiarati idonei a incondizionato servizio militare ed effettivamente arruolati.
[2]La liberazione condizionale e' concessa altresi' ai condannati chiamati o richiamati alle armi per mobilitazione o nel corso delle ostilita', dichiarati idonei soltanto ai servizi militari sedentari ed effettivamente arruolati, se la pena detentiva ancora da scontare non sia superiore a due anni e non si tratti di delinquenti abituali, professionali o per tendenza.
[3]Durante il servizio militare il liberato condizionalmente non e' sottoposto a liberta' vigilata.
[4]La concessione della liberazione condizionale preveduta in questo articolo e la revoca di essa sono di competenza del Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e del giudice di sorveglianza per i condannati dal giudice ordinario.
[5]La liberazione condizionale a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro, e' nelle facolta' del Ministro di grazia e giustizia che e' altresi' competente a revocarla.
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 6 maggio 1943
