Art. 9 — Differimento dell'esecuzione penale
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[1]Entro i limiti e con le condizioni stabilite dagli articoli 7 e 8 e' differita l'esecuzione delle pene detentive e delle misure di sicurezza.
[2]Il differimento deve essere revocato se il condannato o il sottoposto a misure di sicurezza cessa dal servizio militare. In ogni caso il differimento e' revocato dopo tre mesi dalla cessazione dell'applicazione della legge di guerra o delle ostilita'.
[3]Il differimento e la revoca di esso sono ordinati dal Regio avvocato militare per i condannati dal giudice militare e dal pubblico ministero o dal pretore competente per l'esecuzione per i condannati dal giudice ordinario.
[4]Il differimento a favore dei condannati per i delitti preveduti dal titolo primo del libro secondo del codice penale e dalla legge 28 luglio 1939-XVII, n. 1097, contenente disposizioni penali in materia di scambi, di valute e di commercio dell'oro e' nelle facolta' del Ministro di grazia e giustizia, che e' altresi' competente a revocarlo.
Testo in vigore dal 27 luglio 1940 al 16 dicembre 2009
