Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 25 novembre 2009 al 19 febbraio 2026. Leggi il testo vigente →
Il passaporto ordinario e' individuale. Esso spetta ad ogni cittadino, fatte salve le cause ostative contemplate nella presente legge. Per i minori di eta' inferiore agli anni quattordici, l'uso del passaporto e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione ai sensi dell'articolo 3, lettera a), il nome della persona, dell'ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati. 3. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto
Testo in vigore dal 25 novembre 2009 al 19 febbraio 2026
