Norme sui passaporti
Art. 14
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 25 novembre 2009. Leggi il testo vigente →
Il passaporto ordinario e' individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di eta', salvo le cause ostative contemplate nella presente legge. Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a):
- 1)i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione - rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto;
- 2)i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 25 novembre 2009
