Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 18 dicembre 1967 al 25 novembre 2009. Leggi il testo vigente →

Il passaporto ordinario e' individuale e possono ottenerlo i cittadini che hanno compiuto il decimo anno di eta', salvo le cause ostative contemplate nella presente legge. Tuttavia, con gli assensi o l'autorizzazione di cui all'articolo 3, lettera a):

  • 1)i minori degli anni dieci possono ottenere il passaporto individuale, il cui uso e' subordinato alla condizione che viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, oppure che venga menzionato sul passaporto, o su una dichiarazione - rilasciata da chi puo' dare l'assenso o l'autorizzazione, a termini dell'articolo 3, lettera a) - il nome della persona, dell'ente o della compagnia cui i minori medesimi sono affidati. La sottoscrizione di tale dichiarazione deve essere vistata da una autorita' competente al rilascio del passaporto;
  • 2)i minori degli anni sedici possono essere iscritti nel passaporto di uno dei genitori o del tutore, o di altra persona delegata ad accompagnarli. Se hanno compiuto gli anni dieci le loro fotografie devono essere apposte sul passaporto.

Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 25 novembre 2009

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1967-11-21;1185~art14 · fonte del testo