Art. 17
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Il passaporto ordinario e' valido per cinque anni. Esso puo' essere dichiarato valido per un periodo piu' breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo' essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio. La validita' del passaporto di chi non ha ancora soddisfatto gli obblighi di leva non puo' superare il periodo di un anno. Il passaporto ordinario puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza ed entro i sei mesi successivi, per un periodo non superiore a quello massimo previsto dalla legge. All'atto del rinnovo devono essere comprovati il possesso della cittadinanza italiana e lo stato di famiglia e devono essere prodotti il nulla osta e gli assensi previsti dalla presente legge. Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non e' piu' rinnovabile.
Testo in vigore dal 18 dicembre 1967 al 5 luglio 1998
