Art. 17
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((Il passaporto ordinario e' valido per dieci anni)). Esso puo' essere dichiarato valido per un periodo piu' breve a norma delle disposizioni in vigore o su domanda dell'interessato. Nei casi di rimpatrio consolare il passaporto puo' essere rilasciato anche per il solo viaggio di rimpatrio. ((Il passaporto ordinario, qualora rilasciato per un periodo inferiore a dieci anni, puo' essere rinnovato, anche prima della scadenza, per periodi complessivamente non superiori a dieci anni dalla data del rilascio)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 16 GENNAIO 2003, N. 3)). Decorsi dieci anni dalla data del rilascio il passaporto non e' piu' rinnovabile.
Testo in vigore dal 4 febbraio 2003 al 25 novembre 2009
